Art. 4.
(Contenuto della delega).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità

 

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ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e acquisizione dei pareri di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la definizione di nuove norme aventi ad oggetto la disciplina:

          a) della gestione e dell'utilizzo dello spettro elettromagnetico;

          b) del graduale processo di convergenza tecnologica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);

          c) della completa attuazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro tre mesi dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alle Camere per il parere definitivo, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione.
      3. I decreti legislativi disciplinano le materie di cui al comma 1 con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) in conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2005 (COM (2005) 400), relativa alla gestione dello spettro radioelettrico nell'Unione europea, è prevista, entro il 31 dicembre 2011, la creazione di un mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche utilizzabili per i servizi di comunicazioni elettroniche terrestri, comprese le comunicazioni televisive e radiofoniche a mezzo di reti terrestri;

 

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          b) la creazione di un mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche persegue l'obiettivo di una gestione dello spettro elettromagnetico basata sui princìpi di efficienza e di non discriminazione. In particolare:

          1) il principio di efficienza impone la massimizzazione del numero dei servizi di comunicazione elettronica erogabili utilizzando una specifica tecnologia in una porzione di spettro prefissata;

          2) il principio di non discriminazione impone di assicurare a tutti gli operatori pari condizioni nell'accesso ai potenziali utenti;

          c) la disciplina del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche è basata sull'introduzione dei seguenti princìpi:

          1) diritto di praticare lo scambio e il commercio dei diritti individuali di utilizzo delle frequenze in determinate bande dello spettro radioelettrico, nell'ambito della fornitura dei servizi di comunicazioni elettroniche terrestri, comprese le comunicazioni televisive e radiofoniche a mezzo di reti terrestri;

          2) il titolare ha il diritto di utilizzare le frequenze per qualsiasi servizio di comunicazione elettronica terrestre, comprese le comunicazioni televisive e radiofoniche a mezzo di reti terrestri; sono stabiliti con legge i criteri in base ai quali individuare i casi eccezionali in cui sono previste limitazioni dei servizi di comunicazione elettronica per i quali è possibile utilizzare lo spettro;

          3) sono limitati al massimo le restrizioni e i vincoli di natura tecnologica nell'utilizzo delle frequenze garantendo al contempo un'adeguata protezione dalle interferenze in modo tale da consentire la piena realizzazione del processo di convergenza tecnologica;

          4) è garantito l'accesso alle informazioni necessarie relative al mercato dello spettro elettromagnetico, in particolare alle informazioni relative all'assegnazione e ai diritti di utilizzo dello spettro già assegnati;

 

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          d) sono individuate le parti dello spettro radioelettrico utilizzate a fini di esclusivo interesse pubblico, oppure gestite a livello sovranazionale, non rientranti nell'ambito del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche, nonché quelle riservate ad utilizzo di pubblico dominio;

          e) il mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche può coprire le frequenze attualmente utilizzate per i servizi di comunicazioni mobili terrestri, i servizi di comunicazioni fisse senza fili terrestri, i servizi di telediffusione e di radiodiffusione terrestri comprese le frequenze destinate alle radio e alle televisioni nazionali, regionali e locali;

          f) l'instaurazione di un regime di scambio e di utilizzo flessibile delle radiofrequenze tiene conto delle esigenze di armonizzazione dell'utilizzo dello spettro a livello dell'Unione europea.

      4. I decreti legislativi disciplinano la fase di transizione al mercato delle frequenze tenuto conto, in particolare, dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il Ministro delle comunicazioni, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, conduce un'analisi dettagliata dello stato attuale di utilizzo dello spettro elettromagnetico, della struttura delle aree di servizio e degli effetti interferenziali di tutti i trasmettitori operanti;

          b) il Ministro delle comunicazioni, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituisce un apposito organismo con il compito di coordinare e di vigilare la fase di completa attuazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in tecnica digitale con l'instaurazione di un mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche;

          c) al fine di consentire la creazione del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche, le frequenze disponibili, anche a seguito degli interventi sanzionatori e inibitori di cui alla lettera f), sono

 

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assegnate mediante asta o altri sistemi di attribuzione delle frequenze soggette al regime di scambio;

          d) è previsto, a carico degli operatori che si trovano, alla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione dominante, l'obbligo di adempiere ai provvedimenti dell'autorità amministrativa, disciplinati dai decreti legislativi, volti a consentire l'avvio di una effettiva concorrenza tra una pluralità di gestori di rete e una pluralità di fornitori di contenuti;

          e) il modello base di accesso alla rete è quello fondato su accordi di diritto privato; l'autorità amministrativa controlla che non sia ostacolata la concorrenza con l'imposizione di prezzi troppo alti per l'accesso e per l'utilizzazione della rete e che non siano poste in essere altre pratiche elusive della concorrenza;

          f) l'organismo di cui alla lettera b) ha il compito di:

          1) modificare e ottimizzare, durante le varie fasi della transizione, l'uso delle frequenze destinate alla realizzazione delle reti digitali;

          2) evitare o impedire la formazione di posizioni dominanti al fine di consentire la creazione del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di pluralismo di cui all'articolo 3 e dei limiti e divieti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9;

          3) garantire che i soggetti che si trovano, alla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione dominante nel settore delle comunicazioni sonore e televisive acquisiscano un assetto compatibile con i limiti e i divieti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 e con il divieto di cui all'articolo 3, comma  5;

          4) garantire in modo neutrale e trasparente l'accesso dei nuovi operatori al mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche;

          5) coordinare le sequenze temporali delle modifiche alle reti, compresi

 

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il cambiamento delle frequenze, lo spostamento dei trasmettitori, le modifiche agli impianti riceventi e l'accensione di nuovi impianti digitali, in modo da minimizzare l'impatto interferenziale sull'esistente servizio analogico;

          g) è istituito un sistema di certificazione della qualità delle frequenze e di attestazione dell'effettiva estensione delle aree di servizio irradiate;

          h) l'organismo di cui alla lettera b), al fine di adempiere ai compiti ad esso assegnati dai decreti legislativi, dispone di adeguati poteri sanzionatori; in particolare può intervenire imponendo alle imprese:

          1) di mettere una parte della propria capacità trasmissiva a disposizione di altri fornitori di contenuti in grado di esercitare un'effettiva pressione competitiva;

          2) di presentare un'offerta per un accordo, su richiesta di altri operatori, di gestione della rete;

          3) di dismettere aziende o rami di azienda, o di rinunciare a quote di partecipazione in società ad essa attribuibili, in modo da garantire l'avvio del mercato delle frequenze in maniera compatibile con il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;

          4) di cedere le frequenze elettromagnetiche che eccedono i limiti anticoncentrazionistici.